Contributo unificato raddoppia per le impugnazioni bocciate
18.02.2013 15:27
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Contributo unificato raddoppia per le impugnazioni bocciate
News 31.01.2013
E' quanto ha previsto la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 il cui articolo 1, comma 17 ha modificato ilDPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il seguente comma:
"1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso."
(Altalex, 31 gennaio 2013. Vedi anche la Tabella sul contributo unificato a cura di Giuseppe Buffone)