Nuovo CdS: non più obbligatoria per i nuovi rimorchi la targa ripetitrice messa posteriormente
Rimorchi. Eliminato l'obbligo di apporre posteriormente ad ogni nuovo rimorchio la targa ripetitrice dei dati di immatricolazione del veicolo trainante. Tuttavia la targa ripetitrice resta obbligatoria per i carrelli appendice e per i rimorchi immatricolati fino alla data di emanazione del necessario decreto ministeriale. In caso di violazioni in cui non sia identificato il conducente, responsabile in solido diventa il proprietario del rimorchio a cui deve essere notificato il verbale di contestazione.
Sulla legge 120 2010 viene riportato anche questo:
CAPO I
MODIFICHE AL CODICE DELLA
STRADA, DI CUI AL DECRETO
LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285
Art. 11.
(Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, in materia di rinnovo e aggiornamento della carta di
circolazione, di targa personale, di targa dei rimorchi e di
solidarieta' nel pagamento delle sanzioni)
1. Il comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del
1992 e' sostituito dal seguente:
«2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta
avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede
all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che
tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei
trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta 'di persona
giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente procede
all'aggiornamento della carta di circolazione».
2. All'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non
possono essere abbinate contemporaneamente a piu' di un veicolo e
sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprieta',
costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facolta' di
acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla
circolazione»;
b) al comma 4, le parole: «I rimorchi e» sono soppresse;
c) al comma 15, le parole: «Alle violazioni di cui al comma 12»
sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 11 e
12».
3. Al comma 1 dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 285 del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, la carta di circolazione e le
targhe» sono sostituite dalle seguenti: «e la carta di circolazione»;
b) al secondo periodo, le parole: «e delle targhe» sono
soppresse.
4. Al comma 1 dell'articolo 196 del decreto legislativo n. 285 del
1992, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» sono inserite le
seguenti: «ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli».
5. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinate le modalita' di applicazione delle disposizioni degli
articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285
del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3
del presente articolo, anche con riferimento alle procedure di
annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei veicoli, di cui
agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, e nel Pubblico registro automobilistico
(PRA).
6. Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai
commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, si applicano a
decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 5.
7. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel
senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni di
cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del
1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente
articolo, con particolare riferimento alla definizione delle
caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e
di leggibilita' delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da
renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione
posteriori degli autoveicoli.
8. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 100 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2,
lettera b), del presente articolo, si applicano a decorrere dalla
data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al
comma 7, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. E'
fatta salva la possibilita' di immatricolare nuovamente i rimorchi
immessi in circolazione prima della data di cui al periodo
precedente.
9. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
Note all'articolo 11
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 94 del
decreto n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
legge:
2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su
richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui
al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una
nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti
di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di
residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica,
l'ufficio di cui al periodo precedente procede
all'aggiornamento della carta di circolazione.
- Si riporta il testo dell'art. 100 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge:
100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei
motoveicoli e dei rimorchi.
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e
posteriormente, di una targa contenente i dati di
immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di
una targa contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa
posteriore contenente i dati di immatricolazione.
3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali,
non possono essere abbinate contemporaneamente a piu' di un
veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di
trasferimento di proprieta', costituzione di usufrutto,
stipulazione di locazione con facolta' di acquisto,
esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla
circolazione.
4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una
motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa
ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice
stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere
caratteristiche rifrangenti.
6. (soppresso)
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di
definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e
di riconoscimento .
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal
regolamento, l'intestatario della carta di circolazione
puo' chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai
costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma
1, e con le modalita' stabilite dal Dipartimento per i
trasporti terrestri, una specifica combinazione
alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri, dopo avere verificato che la
combinazione richiesta non sia stata gia' utilizzata,
immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione.
Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto
Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal
rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo
e' consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102,
comma 3
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al
presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di
immatricolazione;
b) la collocazione e le modalita' di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali,
fotometriche, cromatiche e di leggibilita', nonche' i
requisiti di idoneita' per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' vietato
apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare
equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e
9, lettera b) e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 78 a euro 311
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non
propria o contraffatta e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a
euro 7.369
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 23 a euro 92
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe
automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o
alterate e' punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa
non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di
cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione
delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. La durata del fermo
amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in cui tale
sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro della
targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.
- Si riporta il comma 1 dell'articolo 103 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge:
103. Obblighi conseguenti alla cessazione della
circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.
1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo,
motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare
al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la
definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso,
restituendo il certificato di proprieta' e la carta di
circolazione. L'ufficio del P.R.A. ne da' immediata
comunicazione all'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri provvedendo altresi' alla restituzione
al medesimo ufficio della carta di circolazione. Con il
regolamento di esecuzione sono stabilite le modalita' per
lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e il
Dipartimento per i trasporti terrestri
- Si riporta il testo dell'articolo 196, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dalla presente legge:
196. Principio di solidarieta'.
1. Per le violazioni punibili con la sanzione
amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo
ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o,
in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di
riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione
finanziaria, e' obbligato in solido con l'autore della
violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se
non prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta
contro la sua volonta'. Nelle ipotesi di cui all'art. 84
risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori,
l'intestatario del contrassegno di identificazione.
Da notare che al comma 10 si può evincere che gli adesivi applicati sulla targa per riconoscere la provincia, potrebbero essere vietati salvo circolare esplicativa del Ministero. Infatti, non sono stampati sulla targa ma vengono applicati in genere dai concessionari per supplire ad una vecchia lagnanza di anni fa quando con le nuove targhe vennero soppresse le sigle delle province.
Inotre, viene introdotto il criterio di possesso della targa che andrà smontata ad ogni passaggio di proprietà.